Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni
Art. 57 — Revoca e decadenza dell'autorizzazione rilasciata ad un'impresa con sede legale nel territorio della Repubblica
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L'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni di cui all'articolo 1 rilasciata alle imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica puo' essere revocata quando l'impresa:
- a)non soddisfi piu' alle condizioni di accesso previste dal titolo II;
- b)non abbia realizzato entro i termini stabiliti le misure previste dal piano di risanamento o dal piano di finanziamento di cui all'articolo 44;
- c)sia gravemente inadempiente alle disposizioni della presente legge e, per quanto applicabili, a quelle del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, nonche' a quelle del regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63;
- d)non si attenga, nell'esercizio della sua attivita', ai limiti imposti nel decreto di autorizzazione ed al programma di attivita';
- e)sia gravemente inadempiente agli obblighi di legge e di contratto in materia di contributi sociali e di prestazioni retributive. Nei confronti delle imprese che esercitano le assicurazioni della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti la revoca dell'autorizzazione puo' essere altresi' disposta nei casi previsti dall'articolo 16, primo comma, numeri 2), 3), 4) e 5) della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni. L'impresa decade dall'autorizzazione quando si ponga volontariamente in liquidazione o venga assoggettata a liquidazione coatta amministrativa o ne sia dichiarato lo stato di insolvenza dall'autorita' giudiziaria.
Testo in vigore dal 26 giugno 1978 al 19 maggio 1995
