Art. 58 — Revoca dell'autorizzazione rilasciata ad imprese con sede legale all'estero
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L'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni di cui all'articolo 1 rilasciata alle imprese con sede legale all'estero puo' essere revocata nei casi previsti all'articolo precedente, primo comma, lettere a), c) e d), e secondo comma. Nei confronti delle imprese la cui sede legale si trova in uno Stato terzo rispetto alla Comunita' economica europea, puo' altresi' farsi luogo alla revoca dell'autorizzazione:
- a)quando l'impresa non abbia realizzato entro i termini stabiliti le misure previste dal piano di risanamento o dal piano di finanziamento ad essa imposto ai sensi dell'articolo 52;
- b)quando le autorita' dello Stato nel quale l'impresa ha la propria sede legale abbiano ritirato alle imprese con sede legale in Italia ivi operanti il beneficio della parita' e della reciprocita' di trattamento;
- c)quando le predette autorita' pongano restrizioni alla libera disponibilita' dei beni posseduti dall'impresa in Italia od ostacolino il trasferimento delle somme necessarie all'impresa per il regolare esercizio della sua attivita' nel territorio della Repubblica. L'autorizzazione rilasciata alle imprese con sede legale all'estero deve sempre essere revocata quando all'impresa sia stata revocata l'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni nello Stato nel quale essa ha la propria sede legale. Nei confronti delle imprese di cui al titolo 11, capo 111, la revoca dell'autorizzazione deve, inoltre, essere sempre disposta quando le competenti autorita' dello Stato membro della Comunita' economica europea, che controllano lo stato di solvibilita' dell'impresa per il complesso delle operazioni da essa effettuate nel territorio della predetta Comunita', abbiano adottato analogo provvedimento per constatate deficienze nella costituzione del margine di solvibilita' e della quota di garanzia. ((La sede secondaria dell'impresa, con rappresentanza generale ai sensi degli articoli 19 e 26, decade dall'autorizzazione, qualora ne sia disposta la liquidazione, ovvero sia assoggettata a provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa, ovvero ne sia dichiarato lo stato di insolvenza dall'autorita' giudiziaria.))
Testo in vigore dal 22 novembre 1986 al 19 maggio 1995
