Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni

Art. 59 — Modalità della revoca dell'autorizzazione

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La revoca dell'autorizzazione e' disposta con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private di cui al titolo IX del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni. La revoca puo' riguardare tutti i rami esercitati dall'impresa o solo alcuni di essi. Nei casi previsti dall'articolo 58, terzo comma, essa deve, tuttavia, essere sempre disposta per il complesso dei rami esercitati dall'impresa. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, prima di disporre la revoca dell'autorizzazione nei confronti di una impresa che abbia la sede legale in un altro Stato membro della Comunita' economica europea, deve consultare le competenti autorita' di vigilanza di tale Stato. Qualora lo ritenga necessario, il Ministro puo' tuttavia, prima che sia stata ultimata la consultazione di cui al precedente comma, vietare all'impresa, nelle forme e con gli effetti previsti all'articolo 43, secondo comma, l'assunzione di nuovi affari. Il decreto di revoca dell'autorizzazione deve essere motivato e deve essere notificato all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Contro il decreto di revoca e' ammesso ricorso in sede giurisdizionale.

Testo in vigore dal 26 giugno 1978 al 22 novembre 1986

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urn:nir:stato:legge:1978-06-10;295~art59 · fonte su Normattiva