Art. 60 — Provvedimenti per la salvaguardia degli interessi degli assicurati e dei terzi aventi diritto a prestazioni assicurative
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Con il decreto di revoca dell'autorizzazione il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo', per salvaguardare gli interessi degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative nonche' dei lavoratori dipendenti, vietare all'impresa di compiere atti di disposizione sui propri beni, qualora tale provvedimento non sia gia' stato adottato in applicazione degli articoli 43 e 44. Il Ministro puo' altresi' adottare i provvedimenti previsti all'articolo 46.
Testo in vigore dal 26 giugno 1978 al 19 maggio 1995
