Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni

Art. 61 — Effetti della revoca dell'autorizzazione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 giugno 1978 al 19 maggio 1995. Leggi il testo vigente →

Fermo quanto previsto al precedente articolo, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone la liquidazione coatta amministrativa delle imprese con sede legale nel territorio della Repubblica e delle rappresentanze delle imprese con sede legale all'estero nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di revoca dell'autorizzazione per tutti i rami esercitati ai sensi della presente legge. Il Ministro puo' tuttavia consentire che l'impresa si ponga volontariamente in liquidazione o, se si tratta di un'impresa con sede legale all'estero, ponga volontariamente in liquidazione la rappresentanza italiana, quando il provvedimento di revoca sia stato adottato per i motivi indicati, rispettivamente, alle lettere a), c) e d) dell'articolo 57, primo comma, ed alle lettere e b) e c) dell'articolo 58, secondo comma. Il Ministro assegna all'impresa un termine per provvedere; nel caso che alla scadenza di tale termine l'impresa non abbia provveduto, il Ministro la pone in liquidazione coatta amministrativa. Le imprese nei cui confronti venga disposta la revoca dell'autorizzazione limitatamente ad alcuni dei rami esercitati ai sensi della presente legge, debbono, dalla data di pubblicazione del relativo decreto nella Gazzetta Ufficiale, limitare la propria attivita' in tali rami alla gestione dei contratti in corso e non possono stipulare nuovi contratti. Le clausole di tacito rinnovo, contenute nei contratti in corso, perdono efficacia con il provvedimento di revoca. I contraenti possono recedere dai predetti contratti mediante comunicazione fatta per iscritto all'impresa, con effetto dalla prima scadenza del premio annuale, quando la durata dell'assicurazione sia superiore all'anno. Qualora l'impresa non si attenga alle disposizioni del precedente comma, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' disporre la liquidazione coatta dell'impresa stessa o, se si tratta di impresa con sede legale all'estero, della sua rappresentanza italiana.

Testo in vigore dal 26 giugno 1978 al 19 maggio 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1978-06-10;295~art61 · fonte su Normattiva