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Nel caso in cui un'impresa decida di porsi volontariamente in liquidazione, la nomina dei liquidatori deve essere approvata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. La disposizione di cui al precedente comma si applica anche al caso di liquidazione volontaria della rappresentanza nel territorio della Repubblica di impresa avente la propria sede all'estero.

Testo in vigore dal 26 giugno 1978 al 19 maggio 1995

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1978-06-10;295~art62 · fonte su Normattiva