Art. 63 — Comunicazioni alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri della Comunità economica europea
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 giugno 1978 al 19 maggio 1995. Leggi il testo vigente →
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato deve dare comunicazione dei provvedimenti di revoca dell'autorizzazione da esso adottati nei confronti di imprese con sede legale nel territorio della Repubblica alle competenti autorita' di vigilanza degli altri Stati membri della Comunita' economica europea nei quali l'impresa e' autorizzata ad esercitare la sua attivita'. Eguale obbligo di comunicazione sussiste per le decadenze dell'autorizzazione nonche' per i provvedimenti adottati in applicazione dell'articolo 60 e dell'articolo 61. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' chiedere alle competenti autorita' di vigilanza degli altri Stati membri della Comunita' economica europea, nei quali l'impresa e' autorizzata ad operare, di collaborare per l'attuazione delle misure adottate in applicazione dell'articolo 60. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche quando la revoca dell'autorizzazione venga disposta nei confronti di un'impresa con sede legale in uno Stato terzo rispetto alla Comunita' economica europea, il cui stato di solvibilita' sia controllato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'articolo 66.
Testo in vigore dal 26 giugno 1978 al 19 maggio 1995
