Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni
Art. 64 — Organi di vigilanza
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La vigilanza sull'applicazione della presente legge e' demandata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che la esercita attraverso la Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo.
Testo in vigore dal 26 giugno 1978 al 19 maggio 1995
