Art. 66 — Vigilanza sullo stato di solvibilità delle imprese con sede legale in uno Stato terzo rispetto alla Comunità economica europea ed operanti in più Stati membri
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Le imprese di cui al titolo 11, capo 111, che fruiscono dell'agevolazione prevista dall'articolo 53, primo comma, lettera a), sono soggette ad una vigilanza globale di solvibilita' per il complesso delle operazioni effettuate negli Stati membri della Comunita' economica europea, che hanno dato il loro accordo alla concessione dell'agevolazione stessa ai sensi dell'articolo 54. Tale vigilanza e' esercitata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato quando:
- a)l'impresa abbia nel territorio della Repubblica la rappresentanza di piu' vecchia data tra quelle costituite negli Stati partecipanti al predetto accordo; oppure:
- b)l'impresa, pur non trovandosi nelle condizioni di cui alla lettera a), abbia chiesto che la vigilanza sullo stato della sua solvibilita' sia effettuata dal predetto Ministero e tutti gli altri Stati interessati abbiano a cio' dato il loro assenso. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' tuttavia consentire che la vigilanza globale di solvibilita' di un'impresa avente sul territorio della Repubblica la rappresentanza di piu' vecchia data sia esercitata dalle competenti autorita' di altro Stato membro, quando l'impresa stessa ne faccia richiesta e vi sia l'accordo degli altri Stati membri interessati.
Testo in vigore dal 26 giugno 1978 al 19 maggio 1995
