Art. 68 — Certificazione del bilancio delle società autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa
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Il bilancio delle imprese autorizzate all'esercizio dell'attivita' assicurativa ai sensi della presente legge deve essere accompagnato, anche se le imprese stesse sono esercitate da societa' od enti non soggetti alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, dalla relazione di una societa' di revisione iscritta nell'albo speciale previsto dall'articolo 8 dello stesso decreto e tra i cui amministratori figuri almeno un attuario iscritto nell'albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194, dalla quale risultino la certificazione delle corrispondenze dello stato patrimoniale e del conto dei profitti e delle perdite, redatti in forma sintetica secondo la normativa in vigore, alle risultanze delle scritture contabili e l'osservanza delle norme di legge in materia. Qualora tra gli amministratori della societa' di revisione che abbia effettuato la certificazione non figuri un attuario iscritto nell'apposito albo, la relazione presentata dalla stessa societa' deve essere corredata dalla relazione di un attuario regolarmente abilitato ai sensi della legge succitata. Nel caso di societa' non soggette alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, la relazione suddetta deve essere corredata dalle dichiarazioni degli amministratori che hanno la rappresentanza delle societa' e degli amministratori o soci che hanno la rappresentanza della societa' di revisione, che non sussiste alcuna delle cause di incompatibilita' indicate nel primo comma dell'articolo 3 del, citato decreto. ((4. Ai fini di cui al primo comma si applicano, anche per le societa' non soggette alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, gli articoli 1, 2, primo, secondo, terzo e quarto comma, 3, 4, primo e secondo comma, 5, 6, primo e terzo comma, 12, 14, 15, 16 e 17 del decreto stesso. 4-bis. L'impugnazione puo' essere proposta anche dall'ISVAP, nel termine di sei mesi dall'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese)). Nel caso di societa' non soggette alle disposizioni del suindicato decreto, qualora l'assemblea per il conferimento dell'incarico ad una societa' di revisione non sia stata convocata nel termine previsto dall'articolo 2, secondo comma, del decreto stesso o la deliberazione non sia stata adottata, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede d'ufficio al conferimento dell'incarico. Se la societa' di revisione ritenga di non rilasciare la certificazione, deve esporre analiticamente i motivi nella relazione, informandone immediatamente l'ISVAP, fermo restando per le societa' e gli enti soggetti al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, il disposto dell'articolo 4, ultimo comma, dello stesso decreto. Qualora le societa' di revisione non si attengano alla disposizione di cui al precedente comma, il consiglio di amministrazione dell'ISVAP ne informa la CONSOB per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle societa' con sede legale all'estero per quanto concerne la situazione patrimoniale ed il resoconto speciale di cui all'articolo 58 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni.
Testo in vigore dal 18 febbraio 1992 al 19 maggio 1995
