Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni

Art. 69 — Ispezioni e richieste di notizie e di dati

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Ai fini del controllo dell'osservanza delle disposizioni della presente legge restano fermi tutti i poteri attribuiti al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dall'articolo 65 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni.

Testo in vigore dal 26 giugno 1978 al 19 maggio 1995

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urn:nir:stato:legge:1978-06-10;295~art69 · fonte su Normattiva