Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni
Art. 69 — Ispezioni e richieste di notizie e di dati
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 giugno 1978 al 19 maggio 1995. Leggi il testo vigente →
Ai fini del controllo dell'osservanza delle disposizioni della presente legge restano fermi tutti i poteri attribuiti al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dall'articolo 65 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni.
Testo in vigore dal 26 giugno 1978 al 19 maggio 1995
