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Le imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica che intendono esercitare le assicurazioni di cui all'articolo 1 debbono essere a cio' preventivamente autorizzate. L'autorizzazione e' rilasciata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sentita la Commissione consultiva per le assicurazioni private, di cui al titolo IX del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni. Essa e' valida per l'intero territorio nazionale.

Testo in vigore dal 26 giugno 1978 al 19 maggio 1995

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1978-06-10;295~art7 · fonte del testo