Art. 72 — Trasferimento di portafoglio
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In caso di trasferimento volontario del portafoglio italiano, l'impresa cedente deve sottoporre all'approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le relative deliberazioni e condizioni. Il trasferimento puo' riguardare tutto il portafoglio o parte di esso. L'approvazione e' data con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, dopo consultazione tra il Ministero e le competenti autorita' di vigilanza degli altri Stati membri della Comunita' economica europea qualora interessati al trasferimento. L'impresa cessionaria deve avere ottenuto l'autorizzazione dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato all'esercizio delle assicurazioni ad essa trasferite e deve disporre del margine di solvibilita' necessario, tenuto conto del trasferimento. Deve altresi' disporre di attivita' sufficienti a coprire le riserve tecniche di cui all'articolo 30 per il complesso dei contratti assunti a seguito del trasferimento. Il trasferimento del portafoglio, se approvato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, non e' causa di risoluzione dei contratti di assicurazione. Qualora il trasferimento riguardi il portafoglio afferente le assicurazioni obbligatorie contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti si applicano anche le disposizioni contenute nell'articolo 17 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni. Il trasferimento di portafoglio comporta, per l'impresa cedente, la decadenza dell'autorizzazione per l'esercizio delle assicurazioni comprese nel portafoglio trasferito. Per i rapporti di lavoro esistenti al momento del trasferimento del portafoglio si applicano le disposizioni dell'articolo 2112 del codice civile.
Testo in vigore dal 26 giugno 1978 al 18 febbraio 1992
