Art. 73 — Fusione di imprese
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In caso di fusione di piu' imprese si applicano le disposizioni dell'articolo 72, primo e secondo comma. Se la fusione da' luogo alla costituzione di una nuova impresa, questa deve richiedere l'autorizzazione all'esercizio a norma della presente legge. L'autorizzazione e' concessa solo se l'impresa dimostri che sussistono le condizioni di cui al terzo comma del predetto articolo 72. Nel caso di fusione per incorporazione, l'impresa incorporante deve trasmettere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro due mesi dall'iscrizione delle deliberazioni delle imprese partecipanti alla fusione prescritta dall'articolo 2502 del codice civile, l'estratto notarile dell'atto di fusione e deve dimostrare di disporre del margine di solvibilita' necessario, tenuto conto della intervenuta fusione, e di attivita' sufficienti a coprire le riserve tecniche per il complesso dei contratti assunti.
Testo in vigore dal 26 giugno 1978 al 19 maggio 1995
