Art. 76 — Scambio di informazioni e di dati
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 giugno 1978 al 19 maggio 1995. Leggi il testo vigente →
Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' richiedere alle competenti autorita' di vigilanza degli altri Stati membri della Comunita' economica europea tutte le informazioni ed i dati che ritenga utili per l'esercizio della vigilanza sulle imprese autorizzate ad operare nel territorio della Repubblica. Il Ministero puo' a sua volta fornire alle predette autorita' di vigilanza tutte le informazioni ed i dati relativi alle imprese soggette alla sua vigilanza che. operano anche negli Stati delle autorita' richiedenti. La comunicazione di informazioni e di dati effettuata in applicazione del presente articolo non costituisce violazione del segreto di ufficio.
Testo in vigore dal 26 giugno 1978 al 19 maggio 1995
