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Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' richiedere alle competenti autorita' di vigilanza degli altri Stati membri della Comunita' economica europea tutte le informazioni ed i dati che ritenga utili per l'esercizio della vigilanza sulle imprese autorizzate ad operare nel territorio della Repubblica. Il Ministero puo' a sua volta fornire alle predette autorita' di vigilanza tutte le informazioni ed i dati relativi alle imprese soggette alla sua vigilanza che. operano anche negli Stati delle autorita' richiedenti. La comunicazione di informazioni e di dati effettuata in applicazione del presente articolo non costituisce violazione del segreto di ufficio.

Testo in vigore dal 26 giugno 1978 al 19 maggio 1995

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1978-06-10;295~art76 · fonte su Normattiva