Art. 78 — Adeguamento alle disposizioni sul margine di solvibilità e sulla quota di garanzia
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Le imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono autorizzate all'esercizio delle assicurazioni di cui all'articolo 1 debbono conformarsi entro il 31 luglio 1978 alle disposizioni degli articoli 35 e seguenti relative al margine di solvibilita' ed alla quota di garanzia. Le imprese che, alla scadenza del predetto termine, non dispongano integralmente del margine di solvibilita' necessario debbono sottoporre al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un piano di risanamento, conformemente a quanto previsto dall'articolo 44. In tal caso il Ministero puo' consentire alle predette imprese, per regolare la loro posizione, una proroga di non piu' di due anni. Il termine di cui sopra deve essere concesso alle piccole e medie imprese di assicurazione che, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge abbiano costituito un consorzio per le finalita' previste dalle leggi 30 aprile 1976, n. 374 e 10 maggio 1976, n. 377. Il Ministero puo' inoltre esonerare le imprese di cui al primo comma le quali, alla data del 31 luglio 1978, non abbiano ancora raggiunto un incasso di premi o contributi di ammontare almeno pari al sestuplo della quota di garanzia richiesta dall'articolo 41, secondo comma, dall'obbligo·di adeguare tale quota fino alla fine dell'esercizio nel quale i premi o contributi abbiano raggiunto il predetto ammontare. La disposizione di cui al primo comma si applica anche alle imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo rispetto alla Comunita' economica europea
Testo in vigore dal 26 giugno 1978 al 19 maggio 1995
