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L'autorizzazione puo' essere rilasciata per uno o piu' dei rami indicati al punto A) della tabella di cui all'allegato I. Nel caso in cui comprenda contemporaneamente uno o piu' dei gruppi di rami indicati al punto B) della stessa tabella, essa e' rilasciata per ciascun gruppo sotto la denominazione ivi indicata per il gruppo stesso. L'autorizzazione copre tutti i rischi rientranti nei rami cui si riferisce, quali previsti al punto A) della tabella di cui all'allegato I, nonche' i rischi accessori. Si considerano accessori i rischi compresi in altri rami quando ricorrono le condizioni indicate al punto C) della suddetta tabella. Le imprese possono richiedere che l'autorizzazione sia limitata soltanto ad una parte dei rischi che rientrano nei singoli rami.

Testo in vigore dal 26 giugno 1978 al 19 maggio 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1978-06-10;295~art8 · fonte su Normattiva