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Le imprese di cui al titolo II, capo I e III, continuano ad essere soggette all'obbligo di costituire le cauzioni previste dall'articolo 40 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e dall'articolo 15 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, fino a quando non avranno dimostrato di essersi integralmente conformate alle disposizioni della presente legge relative alle riserve tecniche, al margine di solvibilita' ed alla quota di garanzia. Per le imprese di cui al titolo II, capo II, l'obbligo di costituire le predette cauzioni continua a sussistere finche' tali imprese non avranno dimostrato di essersi conformate alle disposizioni della legge dello Stato, nel quale hanno la propria sede legale, relative al margine di solvibilita' ed alla quota di garanzia, nonche' alle disposizioni della presente legge relative alle riserve tecniche. Quando si siano verificate le condizioni sopra previste, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato procede, a richiesta delle imprese interessate, allo svincolo delle cauzioni dalle stesse costituite.

Testo in vigore dal 26 giugno 1978 al 19 maggio 1995

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urn:nir:stato:legge:1978-06-10;295~art80 · fonte su Normattiva