Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni

Art. 81 — Mancato adeguamento alle disposizioni relative al margine di solvibilità ed alla quota di garanzia

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L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa deve essere revocata alle imprese con sede legale nel territorio della Repubblica le quali, alla scadenza dei termini di cui agli articoli 78 e 79, non abbiano integralmente adempiuto agli obblighi derivanti da tali disposizioni. Con il decreto di revoca il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa. Gli stessi provvedimenti devono essere adottati, per la rappresentanza costituita sul territorio della Repubblica, nei confronti delle imprese di cui al titolo 11, capo 11, che non si siano conformate, entro i termini ad esse accordati dalla legge dello Stato nel quale hanno la propria sede legale, alle disposizioni di tale legge relative al margine di solvibilita' ed alla quota di garanzia nonche' alle disposizioni della presente legge relative alle riserve tecniche.

Testo in vigore dal 26 giugno 1978 al 22 novembre 1986

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urn:nir:stato:legge:1978-06-10;295~art81 · fonte su Normattiva