Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni

Art. 84 — Applicabilità di altre disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, nonché di altre disposizioni di legge

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Per l'esercizio delle assicurazioni di cui all'articolo 1, da parte delle imprese regolate dalla presente legge continuano ad applicarsi, oltre a quelle richiamate negli articoli che precedono, le disposizioni di cui agli articoli 51, 66, 70, 73, 87, 101, 102, 103, 104, 108, 110, 111, 112, 114, primo, secondo e terzo comma, lettera d), 118, 121 e 123 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni. Continuano altresi' ad applicarsi le disposizioni contenute nei titoli IX, XII e XIII del predetto testo unico e successive modificazioni, nonche' ogni altra disposizione relativa all'esercizio, delle assicurazioni contro i danni, che concerna materia non disciplinata dalle disposizioni della presente legge o che non sia comunque incompatibile con queste ultime. Restano altresi' ferme le disposizioni contenute nella legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, che non siano incompatibili con quelle di cui alla presente legge, nonche' le disposizioni contenute nel decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 851, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977 n. 39.

Testo in vigore dal 26 giugno 1978 al 21 febbraio 1980

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urn:nir:stato:legge:1978-06-10;295~art84 · fonte su Normattiva