Art. 86 — Controvalore in lire italiane dell'unità di conto europea
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Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce con proprio decreto il controvalore in lire italiane dell'unita' di conto europea da prendere in considerazione a decorrere dal 31 dicembre di ciascun anno. Tale controvalore e' quello dell'ultimo giorno del mese di ottobre precedente per il quale sono disponibili i controvalori dell'unita' di conto europea in tutte le monete della Comunita' economica europea.
Testo in vigore dal 26 giugno 1978 al 19 maggio 1995
