Art. 88 — Ultrattività delle autorizzazioni già rilasciate
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Le imprese in attivita' alla data di entrata in vigore della presente legge sono autorizzate a proseguire l'esercizio delle operazioni di assicurazione contro i danni comprese nei rami indicati nell'allegato I, che corrispondono a quelle da esse praticate alla predetta data in base alle autorizzazioni gia' a loro concesse, avuto riguardo alle classificazioni ed alle indicazioni contenute nello stesso allegato I.
Testo in vigore dal 26 giugno 1978 al 19 maggio 1995
