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Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita
Legge 22 ottobre 1986, n. 742
- Aggiornato al
- 1 gennaio 2006
- Articoli
- 95
- Versioni storiche
- 295
Titolo I — Disposizioni generaliartt. 1-6
- Art. 1Ambito di applicazione della legge
- Art. 2Norme applicabili alle imprese non soggette alla legge
- Art. 3Definizione dell'unità di conto europea, della congruenza, della localizzazione di attività e del capitale sotto rischio
- Art. 4Enti e tipi di società che possono esercitare le attività indicate nel punto A della tabella allegata
- Art. 5Contratti e operazioni dell'Istituto nazionale delle assicurazioni
- Art. 6Contratti compresi nel portafoglio del lavoro diretto italiano ed in quello del lavoro diretto estero
Titolo II — Condizioni di accessoartt. 7-28
Capo I — Norme applicabili alle imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica
- Art. 7Autorizzazione
- Art. 8Contenuto dell'autorizzazione
- Art. 9Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione
- Art. 10Misura del capitale o del fondo di garanzia
- Art. 11Quote ed azioni delle società cooperative di assicurazione
- Art. 12Programma di attivita
- Art. 13Relazione tecnica
- Art. 14Estensione dell'autorizzazione ad altri rami
- Art. 15Diniego dell'autorizzazione
- Art. 16Diniego dell'autorizzazione
- Art. 17Decadenza dall'autorizzazione
- Art. 17-bis(Decadenza dei soggetti preposti alla amministrazione ed alla gestione delle imprese di assicurazione). L'insorgere in capo ai soggetti preposti all'amministrazione e alla gestione dell'impresa di una delle cause di inidoneità di cui alla lettera d), primo comma, dell'art. 15 comporta la decadenza dalla carica
- Art. 18Approvazione delle tariffe e delle condizioni di polizza
Capo II — Norme applicabili alle imprese aventi la sede legale in altro stato membro della comunità economica europea
Capo III — Norme applicabili alle imprese aventi sede legale in uno stato terzo rispetto alla comunità economica europea
- Art. 25Autorizzazione e condizioni per il suo rilascio
- Art. 26Diniego dell'autorizzazione
- Art. 27Estensione dell'autorizzazione ad altri rami
- Art. 27-bisComunicazione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e delle acqusizioni di partecipazioni di controllo da parte di imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo rispetto alla Comunità economica europea
- Art. 27-terInfrazioni al principio di reciprocità
- Art. 27-quaterContratti conclusi con imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo rispetto alla Comunità economica europea
- Art. 28Altre norme applicabili
Titolo III — Condizioni di esercizioartt. 29-54
Capo I — Norme applicabili alle imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica
- Art. 29Atti soggetti ad approvazione
- Art. 30Obbligo di gestione distinta per le imprese già autorizzate ad esercitare anche le assicurazioni contro i danni
- Art. 31Riserve tecniche relative al portafoglio italiano
- Art. 32Copertura delle riserve tecniche
- Art. 33Quote massime
- Art. 34Registro delle attività a copertura delle riserve tecniche
- Art. 35Riserve tecniche relative al portafoglio estero
- Art. 36Margine di solvibilita
- Art. 37Criteri di valutazione delle attività patrimoniali
- Art. 38Determinazione e calcolo del margine di solvibilita
- Art. 39Quota di garanzia
- Art. 40Modificazioni del programma di attivita
- Art. 41Divieto di sconti. Frazionamento delle provvigioni di acquisto e distrazioni di assicurazioni sulla vita
- Art. 42Violazione delle norme sulle riserve tecniche
- Art. 43Violazione delle norme sul margine di solvibilità e sulla quota di garanzia
- Art. 44Vincolo delle attività patrimoniali
Capo II — Norme applicabili alle imprese aventi la sede legale in un altro stato membro della comunità economica europea
Capo III — Norme applicabili alle imprese aventi la sede legale in uno stato terzo rispetto alla comunità economica europea
- Art. 48Riserve tecniche e margine di solvibilità
- Art. 49Calcolo del margine di solvibilità e della quota di garanzia
- Art. 50Violazione delle disposizioni sulle riserve tecniche e sul margine di solvibilità
- Art. 51Agevolazioni per le imprese operanti in più Stati membri della Comunità economica europea
- Art. 52Condizioni e limiti per l'applicazione delle agevolazioni
- Art. 53Calcolo del margine di solvibilità per le imprese fruenti delle agevolazioni
- Art. 54Modificazioni del programma di attività e delle tariffe e condizioni di polizza
Titolo IV — Revoca dell'autorizzazioneartt. 55-61
- Art. 55Revoca e decadenza dell'autorizzazione rilasciata ad un'impresa con sede legale nel territorio della Repubblica
- Art. 56Revoca dell'autorizzazione rilasciata ad imprese con sede legale all'estero
- Art. 57Modalità di revoca dell'autorizzazione
- Art. 58Provvedimenti per la salvaguardia degli interessi degli assicurati e dei terzi aventi diritto a prestazioni assicurative
- Art. 59Effetti della revoca dell'autorizzazione
- Art. 60Liquidazione volontaria
- Art. 61Comunicazioni alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri della Comunità economica europea
Titolo V — Cessione di una quota dei rischi all'istituto nazionale delle assicurazioniartt. 62-63
Titolo VI — Esercizio della vigilanzaartt. 64-72
- Art. 64Vigilanza sull'esecuzione del piano di risanamento e del piano di finanziamento
- Art. 65Bilancio, libri contabili ed altri adempimenti amministrativi
- Art. 66Certificazione del bilancio delle società autorizzate all'esercizio delle attività di cui alla presente legge
- Art. 67Annullabilità e risoluzione dei contratti per violazione della presente legge
- Art. 68Trasferimento di portafoglio
- Art. 69Fusione di imprese
- Art. 70Procedura della liquidazione coatta amministrativa
- Art. 71Effetti della liquidazione sui contratti di assicurazione e di capitalizzazione
- Art. 72Liquidazione coatta amministrativa di imprese non autorizzate
Titolo VII — Collaborazione con le autorità di vigilanza degli altri stati membri della comunità economica europeaartt. 73-74
Titolo VIII — Disposizioni transitorie e finaliartt. 75-91
- Art. 75Adeguamento alle disposizioni sul margine di solvibilità e sulla quota di garanzia
- Art. 76Estensione dell'esercizio; necessità di preventivo adeguamento alle disposizioni sul capitale sociale, sul margine di solvibilità e sulla quota di garanzia
- Art. 77Regime transitorio del vincolo delle attività a copertura delle riserve tecniche
- Art. 78Mancato adeguamento alle disposizioni relative al margine di solvibilità e alla quota di garanzia
- Art. 79Agevolazioni per le fusioni e concentrazioni
- Art. 80Applicabilità di altre disposizioni del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private
- Art. 81Cessioni dei rischi in riassicurazione
- Art. 82Controvalore in lire italiane dell'unità di conto europea
- Art. 83Sanzioni
- Art. 84Ultrattività delle autorizzazioni già rilasciate
- Art. 85Disposizioni transitorie per l'applicazione degli articoli 30, 32 e 66
- Art. 86Modifiche ed integrazioni della legge 10 giugno 1978, n. 295, e del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 39
- Art. 87Versamento del minimo del capitale sociale e costituzione della quota di garanzia per le società controllate dalle imprese di cui all'articolo 30, aventi la sede legale in altro Stato membro della Comunità economica europea
- Art. 88Margine di solvibilità delle imprese di cui all'articolo 30 operanti in altro Stato membro della Comunità economica europea per il tramite di una società controllata
- Art. 89Certificazioni riguardanti residenti in altro Stato membro della Comunità economica europea
- Art. 90Agevolazioni per gli aumenti di capitale delle società già in esercizio
- Art. 91Fondo di riserva ordinario
