titolo VIII — DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
- Art. 75 — Adeguamento alle disposizioni sul margine di solvibilità e sulla quota di garanzia
- Art. 76 — Estensione dell'esercizio; necessità di preventivo adeguamento alle disposizioni sul capitale sociale, sul margine di solvibilità e sulla quota di garanzia
- Art. 77 — Regime transitorio del vincolo delle attività a copertura delle riserve tecniche
- Art. 78 — Mancato adeguamento alle disposizioni relative al margine di solvibilità e alla quota di garanzia
- Art. 79 — Agevolazioni per le fusioni e concentrazioni
- Art. 80 — Applicabilità di altre disposizioni del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private
- Art. 81 — Cessioni dei rischi in riassicurazione
- Art. 82 — Controvalore in lire italiane dell'unità di conto europea
- Art. 83 — Sanzioni
- Art. 84 — Ultrattività delle autorizzazioni già rilasciate
- Art. 85 — Disposizioni transitorie per l'applicazione degli articoli 30, 32 e 66
- Art. 86 — Modifiche ed integrazioni della legge 10 giugno 1978, n. 295, e del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 39
- Art. 87 — Versamento del minimo del capitale sociale e costituzione della quota di garanzia per le società controllate dalle imprese di cui all'articolo 30, aventi la sede legale in altro Stato membro della Comunità economica europea
- Art. 88 — Margine di solvibilità delle imprese di cui all'articolo 30 operanti in altro Stato membro della Comunità economica europea per il tramite di una società controllata
- Art. 89 — Certificazioni riguardanti residenti in altro Stato membro della Comunità economica europea
- Art. 90 — Agevolazioni per gli aumenti di capitale delle società già in esercizio
- Art. 91 — Fondo di riserva ordinario