capo I — NORME APPLICABILI ALLE IMPRESE AVENTI LA SEDE LEGALE NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA
- Art. 29 — Atti soggetti ad approvazione
- Art. 30 — Obbligo di gestione distinta per le imprese già autorizzate ad esercitare anche le assicurazioni contro i danni
- Art. 31 — Riserve tecniche relative al portafoglio italiano
- Art. 32 — Copertura delle riserve tecniche
- Art. 33 — Quote massime
- Art. 34 — Registro delle attività a copertura delle riserve tecniche
- Art. 35 — Riserve tecniche relative al portafoglio estero
- Art. 36 — Margine di solvibilita
- Art. 37 — Criteri di valutazione delle attività patrimoniali
- Art. 38 — Determinazione e calcolo del margine di solvibilita
- Art. 39 — Quota di garanzia
- Art. 40 — Modificazioni del programma di attivita
- Art. 41 — Divieto di sconti. Frazionamento delle provvigioni di acquisto e distrazioni di assicurazioni sulla vita
- Art. 42 — Violazione delle norme sulle riserve tecniche
- Art. 43 — Violazione delle norme sul margine di solvibilità e sulla quota di garanzia
- Art. 44 — Vincolo delle attività patrimoniali