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[1]Il Corpo dei vigili del fuoco e' retto da un Consiglio di amministrazione presieduto da un funzionario amministrativo della Prefettura, di grado non inferiore al 6° per i Corpi di 1a categoria e non inferiore al 7° per gli altri, nominato dal Prefetto, e composto:
- a)del preside dell'Amministrazione provinciale;
- b)del podesta' del Comune capoluogo e, per Roma, di un delegato del Governatore;
- c)del ragioniere capo della Prefettura;
- d)del comandante del Corpo.
[2]Funziona da segretario il comandante del Corpo o altro funzionario dei ruoli statali dei servizi antincendi, addetto al Corpo, da lui delegato.
[3]Le attribuzioni del Consiglio saranno stabilite nel regolamento. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono soggette all'approvazione del Prefetto.
Testo in vigore dal 3 febbraio 1942 al 20 aprile 2006
