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[1]Il bilancio preventivo della Cassa sovvenzioni antincendi e' approvato dal Ministro per l'interno, previo parere di un Comitato da lui nominato e costituito da tre funzionari addetti al Ministero stesso.

[2]Il conto consuntivo e' approvato dal Ministro per l'interno, su relazione del Collegio dei revisori di cui all'articolo 38.

[3]L'esercizio finanziario comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre dell'anno stesso.

[4]Il servizio di tesoreria e' affidato, a scelta del Ministro per l'interno, ad una delle aziende di credito indicate nell'art. 5 del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, e successive modificazioni.

Testo in vigore dal 3 febbraio 1942 al 20 aprile 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1941-12-27;1570~art37 · fonte del testo