Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 febbraio 1942 al 20 aprile 2006. Leggi il testo vigente →
[1]Il bilancio preventivo della Cassa sovvenzioni antincendi e' approvato dal Ministro per l'interno, previo parere di un Comitato da lui nominato e costituito da tre funzionari addetti al Ministero stesso.
[2]Il conto consuntivo e' approvato dal Ministro per l'interno, su relazione del Collegio dei revisori di cui all'articolo 38.
[3]L'esercizio finanziario comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre dell'anno stesso.
[4]Il servizio di tesoreria e' affidato, a scelta del Ministro per l'interno, ad una delle aziende di credito indicate nell'art. 5 del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, e successive modificazioni.
Testo in vigore dal 3 febbraio 1942 al 20 aprile 2006
