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[1]Il Collegio dei revisori e' composto:
- a)del direttore capo della Ragioneria centrale del Ministero dell'interno, presidente;
- b)di un funzionario amministrativo del Ministero dell'interno di grado non superiore al 5°;
- c)di un funzionario di ragioneria del Ministero dell'interno, di grado non superiore al 5°.
[2]I revisori di cui alle lettere b) e c) sono nominati con decreto del Ministro per l'interno, durano in carica cinque anni e possono essere confermati.
[3]Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario di ragioneria del Ministero dell'interno.
Testo in vigore dal 3 febbraio 1942 al 20 aprile 2006
