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[1]Il Collegio dei revisori e' composto:

  • a)del direttore capo della Ragioneria centrale del Ministero dell'interno, presidente;
  • b)di un funzionario amministrativo del Ministero dell'interno di grado non superiore al 5°;
  • c)di un funzionario di ragioneria del Ministero dell'interno, di grado non superiore al 5°.

[2]I revisori di cui alle lettere b) e c) sono nominati con decreto del Ministro per l'interno, durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

[3]Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario di ragioneria del Ministero dell'interno.

Testo in vigore dal 3 febbraio 1942 al 20 aprile 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1941-12-27;1570~art38 · fonte del testo