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Con le entrate della Cassa sovvenzioni antincendi si provvede:
- a)al rimborso, a favore dell'Erario, della spesa lorda per il trattamento economico, a qualsiasi titolo, compreso quello di quiescenza del personale appartenente ai ruoli statali dei servizi antincendi;
- b)alle spese di impianto e mantenimento della Scuola centrale di applicazione per gli allievi ufficiali, della Scuola centrale di istruzione per gli allievi vigili, dei corsi per allievi sottufficiali e di eventuali altre istituzioni di carattere generale;
- c)a sovvenzionare i Corpi dei vigili del fuoco, in relazione alle necessita', dei servizi locali, mediante somministrazione in denaro o in natura;
- d)ad altre eventuali spese che riguardino l'organizzazione centrale dei servizi antincendi.
Testo in vigore dal 3 febbraio 1942 al 14 dicembre 1950
