Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 febbraio 1942 al 14 dicembre 1950. Leggi il testo vigente →

Con le entrate della Cassa sovvenzioni antincendi si provvede:

  • a)al rimborso, a favore dell'Erario, della spesa lorda per il trattamento economico, a qualsiasi titolo, compreso quello di quiescenza del personale appartenente ai ruoli statali dei servizi antincendi;
  • b)alle spese di impianto e mantenimento della Scuola centrale di applicazione per gli allievi ufficiali, della Scuola centrale di istruzione per gli allievi vigili, dei corsi per allievi sottufficiali e di eventuali altre istituzioni di carattere generale;
  • c)a sovvenzionare i Corpi dei vigili del fuoco, in relazione alle necessita', dei servizi locali, mediante somministrazione in denaro o in natura;
  • d)ad altre eventuali spese che riguardino l'organizzazione centrale dei servizi antincendi.

Testo in vigore dal 3 febbraio 1942 al 14 dicembre 1950

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1941-12-27;1570~art40 · fonte del testo