Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 febbraio 1942 al 20 aprile 2006. Leggi il testo vigente →

[1]Le societa' di assicurazione contro i rischi d'incendio, operanti nel Regno, sono tenute a versare alla Cassa sovvenzioni antincendi un contributo, non ripetibile dagli assicurati, commisurato al 2 per cento dei premi annualmente introitati dalle societa' medesime, qualunque sia l'esercizio a cui essi si riferiscono.

[2]L'ammontare di tale contributo sara' fissato al principio di ogni anno, con decreto del Ministro per le corporazioni, d'intesa con quello per l'interno, sulla base dell'importo dei premi riscossi durante l'anno precedente; col decreto stesso verranno fissate le modalita' ed i termini per il versamento del contributo alla Cassa sovvenzioni.

Testo in vigore dal 3 febbraio 1942 al 20 aprile 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1941-12-27;1570~art41 · fonte del testo