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I posti dei singoli gradi nei ruoli statali saranno assegnati con decreto del Ministro per l'interno, secondo la graduatoria formata dalla Commissione di cui all'art. 54 del Regio decreto-legge 27 febbraio 1939-XVII, n. 333, convertito nella legge 22 maggio 1939-XVII,n. 960, ai sensi degli articoli 50 e 52 dello stesso Regio decreto-legge.

Testo in vigore dal 3 febbraio 1942 al 20 aprile 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1941-12-27;1570~art53 · fonte del testo