Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 febbraio 1942 al 20 aprile 2006. Leggi il testo vigente →
[1]Il personale permanente proveniente dai cessati corpi pompieri comunali, comunque non inquadrato, ha diritto al trattamento di quiescenza o di buona uscita spettantegli secondo le disposizioni in vigore.
[2]Il trattamento di quiescenza a favore del personale permanente non inquadrato iscritto a regolamenti comunali di pensione, sara' liquidato in base alla totalita' dei servizi prestati e la relativa spesa fara' carico per intero ai Comuni. Per il personale stesso sara' mantenuta, fino alla cessazione dal servizio, la iscrizione ai regolamenti comunali di pensione.
[3]Il personale predetto che, all'atto della entrata in vigore del Regio decreto-legge 27 febbraio 1939-XVI n. 333, trovavasi iscritto all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, continua a mantenere l'iscrizione all'Istituto stesso fino alla cessazione dal servizio.
Testo in vigore dal 3 febbraio 1942 al 20 aprile 2006
