Le condizioni per l'ammissione agli esami previsti dall'articolo precedente verranno stabilite nel regolamento di applicazione della presente legge. La tassa di ammissione e' fissata in L. 200, salvo gli esoneri totali o parziali previsti dalle disposizioni vigenti, quella di certificato in L. 25 e quella di duplicazione di certificato in caso di smarrimento in L. 50.
Testo vigente dal 12 marzo 1942
