Le condizioni per l'ammissione agli esami previsti dall'articolo precedente verranno stabilite nel regolamento di applicazione della presente legge. La tassa di ammissione e' fissata in L. 200, salvo gli esoneri totali o parziali previsti dalle disposizioni vigenti, quella di certificato in L. 25 e quella di duplicazione di certificato in caso di smarrimento in L. 50.

Testo vigente dal 12 marzo 1942

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urn:nir:stato:legge:1942-02-06;128~art2 · fonte del testo