Revisione delle tasse e dei diritti marittimi

Art. 52 — (Tassa di ammissione agli esami per il conseguimento delle abilitazioni relative alla navigazione da diporto). L'ammissione agli esami peri il conseguimento delle abilitazioni riguardanti la navigazione da diporto è subordinata al pagamento di una tassa: a) di lire 10.000 se l'abilitazione concerne il comando o la condotta di imbarcazione da diporto; b) di lire 50.000 se l'abilitazione concerne il comando di navi da diporto; c) di lire 3.000 se l'abilitazione concerne la condotta di motori

Articolo abrogato dal d.lgs. 18 luglio 2005, n. 171.

Abrogato dal 15 settembre 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1963-02-09;82~art52 · fonte su Normattiva