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[1]La Commissione esaminatrice sara' costituita da: due funzionari di prima categoria dell'Amministrazione postelegrafonica, di cui uno di grado non inferiore al 6°, che assumera' le funzioni di presidente e l'altro di grado non inferiore al 9°; un rappresentante della Regia marina; scelti fra elementi che abbiano particolare competenza in radiotecnica.

[2]Un funzionario dell'Ammnistrazione postelegrafonica, di grado non superiore al 9°, assumera' le mansioni di segretario.

[3]Alla Commissione sono aggregati un esaminatore per la geografia ed uno o piu' per le lingue estere, scelti tra gli insegnanti di Regi istituti.

[4]Al presidente, ai membri e gli aggreggati verra' corrisposta, per ogni giornata di adunanza, l'indennita' di L. 25, salvo le deduzioni di legge.

Testo in vigore dal 12 marzo 1942 al 27 giugno 1961

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urn:nir:stato:legge:1942-02-06;128~art4 · fonte del testo