[1]Il certificato generale di radiotelefonista e' valido per il disimpegno del servizio radiotelefonico su navi dotate unicamente di impianti radiotelefonici, la cui onda portante in antenna abbia potenza compresa fra 50 e 100 watt.
[2]Se la potenza degli impianti anzidetti e' inferiore a 50 watt, il servizio potra' essere affidato ad un operetore fornito di certificato limitato di radiotelefo nista.
Testo vigente dal 12 marzo 1942
