[1]Il certificato generale di radiotelefonista e' valido per il disimpegno del servizio radiotelefonico su navi dotate unicamente di impianti radiotelefonici, la cui onda portante in antenna abbia potenza compresa fra 50 e 100 watt.

[2]Se la potenza degli impianti anzidetti e' inferiore a 50 watt, il servizio potra' essere affidato ad un operetore fornito di certificato limitato di radiotelefo nista.

Testo vigente dal 12 marzo 1942

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1942-02-06;128~art9 · fonte del testo