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Annualmente possono essere concesse 800 decorazioni, di cui almeno 550 a lavoratori appartenenti a categorie operaie. Le decorazioni conferite ai sensi dell'articolo 2 della presente legge sono attribuite in aggiunta al contingente di cui al comma precedente.
Testo in vigore dal 29 maggio 1967 al 2 dicembre 1971
