All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 630 milioni per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994 si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 26, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Testo vigente dal 21 febbraio 1992
