Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti

Art. 1 — Classificazione dei fertilizzanti

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Il termine 'fertilizzante' comprende prodotti minerali, organici e organo-minerali, che si suddividono in 'concimi' ed 'ammendanti e correttivi'. I concimi minerali possono essere: semplici: azotati, fosfatici, potassici; composti: azoto-fosfatici (NP), azoto-potassici (NK), fosfo- potassici (PK), azoto-fosfo-potassici (NPK); a base di elementi secondari; a base di microelementi (oligo-elementi). I concimi organici possono essere: azotati e azoto-fosfatici (NP). I concimi organo-minerali possono essere: azotati, azoto- fosfatici (NP), azoto-potassici (NK), azoto-fosfo-potassici (NPK). I concimi si presentano allo stato solido o fluido: in forma gassosa liquefatta, liquida in soluzione o in sospensione. Nei concimi liquidi in soluzione i componenti sono presenti in forma di soluzione acquosa limpida; nei concimi in sospensione i componenti sono presenti sia in forma di soluzione acquosa sia in forma di particelle solide mantenute in sospensione. Nei concimi liquidi in soluzione e' tollerata una certa opalescenza e la presenza di eventuali corpuscoli estranei, entro i limiti specificati nell'allegato 3 della presente legge. Tutte le acque reflue degli stabilimenti industriali, degli insediamenti urbani e rurali e degli allevamenti zootecnici non sono considerate, in quanto tali, fertilizzanti ai fini della presente legge.

Testo in vigore dal 11 giugno 1993 al 5 luglio 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1984-10-19;748~art1 · fonte su Normattiva