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Ai fini della repressione delle frodi, la vigilanza per l'applicazione della presente legge e' affidata, secondo le rispettive competenze, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste (che la espleta ai sensi del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e del relativo regolamento di attuazione approvato con regio decreto 1 luglio 1926, n. 1361, avvalendosi anche della collaborazione delle regioni) ed al Ministero delle finanze. Per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le relative norme di attuazione.

Testo in vigore dal 6 novembre 1984 al 5 luglio 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1984-10-19;748~art11 · fonte su Normattiva