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Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o fornisce per obbligo contrattuale o societario fertilizzanti non conformi alle norme della presente legge e dei suoi allegati e' punito, salvo che il fatto sia previsto come reato dal codice penale, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro:

  • a)da L. 3.500.000 a L. 10.000.000 qualora siano posti in vendita o messi altrimenti in commercio o forniti per obbligo contrattuale o societario fertilizzanti non compresi negli allegati alla presente legge;
  • b)da L. 3.000.000 a L. 8.000.000 qualora le indicazioni obbligatorie previste dalla presente legge e dai suoi allegati, in tutto o in parte, manchino o non siano conformi a quanto prescritto;
  • c)da L. 2.500.000 a L. 6.000.000 qualora le indicazioni obbligatorie o facoltative non corrispondano alla composizione del fertilizzante prevista dalla presente legge e dai suoi allegati;
  • d)da L. 8.000.000 a L. 20.000.000 qualora risulti che le tolleranze di cui all'articolo 8 siano state sistematicamente messe a profitto;
  • e)di L. 2.000.000 qualora si rifiuti di far prelevare campioni di fertilizzanti;
  • f)da L. 1.500.000 a L. 4.000.000 per ogni altra violazione alle norme della presente legge e dei suoi allegati. Le sanzioni amministrative previste dal precedente comma non si applicano, fatta eccezione per l'importatore, al commerciante che detiene, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo fertilizzanti in confezioni originali, qualora la non conformita' alle norme della presente legge e dei suoi allegati riguardi i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti e sempre che il commerciante non sia a conoscenza della violazione e la confezione originale non presenti segni di alterazione.

Testo in vigore dal 6 novembre 1984 al 5 luglio 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1984-10-19;748~art12 · fonte su Normattiva