Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti

Art. 6 — Classificazione dei concimi organici

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Sono concimi organici i prodotti formati da composti organici del carbonio di origine animale oppure vegetale legati chimicamente in forma organica ad elementi principali della fertilita' (generalmente azoto oppure fosforo). I concimi organici si distinguono in:

  • a)Concimi organici azotati. Debbono contenere, esclusivamente ed espressamente dichiarato, azoto organico, di origine animale oppure vegetale. Possono anche contenere altri elementi secondari e microelementi, ma non quantita' dichiarabili ne' di fosforo ne' di potassio, a meno che questo non costituisca parte integrante di matrici organiche.
  • b)Concimi organici NP. Debbono contenere, esclusivamente ed espressamente dichiarati, azoto organico e fosforo, di origine animale oppure vegetale. Possono anche contenere altri elementi secondari e microelementi, ma non quantita' dichiarabili di potassio. E consentita, nei casi previsti nell'allegato 1B, la dichiarazione dell'anidride fosforica totale quando il fosforo, anche se non in forma organica, costituisce parte integrante di matrici organiche.

Testo in vigore dal 6 novembre 1984 al 5 luglio 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1984-10-19;748~art6 · fonte su Normattiva