Art. 8 — Concimi
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- Concimi CEE. L'indicazione di 'Concime CEE' puo' essere usata unicamente per i concimi appartenenti ad uno dei "TIPI" di cui all'allegato 1 A della presente legge. Alle modifiche dell'allegato 1 A si provvedera' con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. - Concimi nazionali o concimi. Per "Concimi nazionali" o, piu' propriamente, per "Concimi" minerali, semplici o composti, organici, organo-minerali, solidi o fluidi - s'intendono i prodotti classificati come tali negli articoli 2, 5, 6 e 7. Le caratteristiche che li contraddistinguono sono descritte nell'allegato 1B. Coloro che intendono ottenere il riconoscimento e la iscrizione nell'allegato 1B di nuovi tipi di concime, debbono inoltrare domanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, corredandola della necessaria documentazione tecnica, contenente tra l'altro la specifica indicazione dei metodi di analisi. Alle modifiche dell'allegato 1B, nonche' all'iscrizione di nuovi tipi di concimi, si provvedera' con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro delle partecipazioni statali e il Ministro della sanita' e previo parere della commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti di cui all'articolo 10. - Commercializzazione dei concimi.
- I)Norme per l'identificazione. Tutti i concimi commercializzati sul territorio nazionale debbono essere contraddistinti dalle indicazioni relative all'identificazione. La dichiarazione di tali indicazioni comporta la garanzia. Le indicazioni per l'identificazione sono numerate al punto 1 dell'allegato 2 della presente legge e le relative modalita' di etichettature sono stabilite al punto 2 dello stesso allegato. Se i concimi sono imballati, tali indicazioni debbono figurare sugli imballaggi o sulle etichette. Nel caso di imballaggi che contengono una quantita' di concime superiore a 100 chilogrammi e' ammesso che le indicazioni relative all'identificazione figurino soltanto sui documenti di accompagnamento. Per i concimi commercializzati sfusi, tali indicazioni debbono figurare sui documenti di accompagnamento. Un esemplare dei documenti di accompagnamento, contenente le indicazioni di identificazione, deve essere unito in ogni caso alla merce e deve essere accessibile agli organi di controllo. Sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti di accompagnamento sono ammesse unicamente le seguenti indicazioni:
- a)le indicazioni obbligatorie per la identificazione, di cui all'allegato 2, punto 1, della presente legge;
- b)le indicazioni facoltative di cui agli allegati 1A e 1B della presente legge;
- c)il marchio del produttore, il marchio del prodotto e le denominazioni commerciali;
- d)le indicazioni specifiche concernenti l'uso, l'immagazzinamento e la "manipolazione" del concime (manualita' nell'uso). Le indicazioni di cui alle lettere c) e d) del precedente comma non possono essere in contrasto con quelle di cui alle lettere a) e b) dello stesso comma e debbono apparire nettamente separate da queste ultime. Tutte le indicazioni di cui sopra debbono essere nettamente separate da altre eventuali informazioni riguardanti la natura della merce, che potranno, purche' non in contrasto con le indicazioni precedenti, figurare sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti di accompagnamento. Tutte le indicazioni debbono essere redatte almeno in lingua italiana ed in modo chiaro ed intelligibile. Nel caso di concimi imballati, l'imballaggio deve essere chiuso con un dispositivo oppure con un sistema tale che, all'atto dell'apertura, il dispositivo o sigillo di chiusura o l'imballaggio stesso risultino irreparabilmente danneggiati. E' ammesso l'uso dei sacchi a valvola. Alle modifiche dell'allegato 2 si provvedera' con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro delle partecipazioni statali e il Ministro della sanita' e previo parere della commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti di cui all'articolo 10.
- II)Norme per il controllo delle caratteristiche. Tutti i concimi immessi in commercio potranno essere sottoposti a campionamenti ufficiali di controllo per accertarne la conformita' alle disposizioni della presente legge e dei suoi allegati. L'osservanza delle disposizioni per quanto concerne la conformita' rispetto ai tipi di concime e l'osservanza dei titoli dichiarati di elementi fertilizzanti oppure dei titoli dichiarati delle forme e delle solubilita' di tali elementi, e' accertata, all'atto dei controlli ufficiali, con i metodi di campionamento e di analisi adottati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione di cui agli articoli 110, 111 e 112 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e tenendo conto delle tolleranze di cui all'allegato 3 della presente legge. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, previo parere della commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti di cui all'articolo 10, dispone con proprio decreto le modalita' necessarie per evitare lo sfruttamento sistematico delle tolleranze previste nell'allegato 3.
- III)Circolazione e commercializzazione dei concimi. La circolazione e la commercializzazione dei concimi (nazionali, CEE e provenienti da Paesi terzi) conformi alle disposizioni della presente legge e dei suoi allegati potranno essere vietate con provvedimento del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con gli altri. Ministri interessati, quando i predetti concimi abbiano caratteristiche che possano compromettere la sicurezza, l'igiene e la salute pubblica o siano comunque nocivi alle piante od agli animali. 10
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il d.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22, ha disposto (con l'art. 58, comma 2) che "All'articolo 8, comma 2, secondo capoverso della legge 19 ottobre 1984, n. 748, come modificato dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 161, le parole: "di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro dell'ambiente e il Ministro della sanita'" sono sostituite dalle seguenti: "di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e della sanita'". All'articolo 8, comma 3, ultimo capoverso della legge 19 ottobre 1984, n. 748, le parole: "di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro delle partecipazioni statali e il Ministro della sanita'" sono sostituite dalle seguenti: "di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e della sanita'".
Testo in vigore dal 2 marzo 1997 al 2 febbraio 2000
