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[1]Il parere della Commissione e' obbligatorio per tutte le modificazioni ai regolamenti ed, in genere, all'ordinamento del mercato, che fossero proposte dal Comune.

[2]Tali pareri debbono essere integralmente trasmessi al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Testo in vigore dal 22 luglio 1935 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1935-06-20;1279~art3 · fonte del testo