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[1]E' obbligo del presidente di convocare la Commissione almeno una volta ogni trimestre per un esame dell'andamento del mercato e tutte le volte che tale convocazione sia richiesta da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per lo studio di particolari argomenti.

[2]Le conclusioni delle riunioni della Commissione vengono inviate in copia integrale al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Testo in vigore dal 22 luglio 1935 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1935-06-20;1279~art4 · fonte del testo