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I diritti riscossi dalle cancellerie e segreterie giudiziarie per conto dello Stato a norma della legge 24 dicembre 1976, n. 900, sono corrisposti a mezzo delle speciali marche per diritti di cancelleria, ovvero a mezzo versamento dei relativi importi sul conto corrente postale intestato all'ufficio del registro di Roma, istituito a norma della legge 7 febbraio 1979, n. 59, osservate le modalita' di cui all'articolo 2.

Testo in vigore dal 20 marzo 1989 al 1 luglio 2002

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1989-02-21;99~art1 · fonte su Normattiva