Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 marzo 1989 al 1 luglio 2002. Leggi il testo vigente →

I diritti di cui alla tabella allegata alla legge 24 dicembre 1976, n. 900, come sostituita dalla tabella A allegata alla legge 6 aprile 1984, n. 57, - esclusi quelli di cui ai numeri 1), 2), 3) gia' compresi nella legge 7 febbraio 1979, n. 59 - sono corrisposti mediante l'applicazione, a cura della parte richiedente, delle marche o delle ricevute di versamento di cui all'articolo 1 sull'originale dell'atto del quale e' richiesta la copia, ovvero sull'istanza, sulla nota conservata in cancelleria, sui libri o sui registri dei quali e' chiesta la vidimazione, o comunque sull'atto formato con l'intervento del cancelliere, al momento della richiesta. I diritti sono riscossi esclusivamente mediante l'applicazione di marche quando viene richiesta copia di atto originale ovvero certificazione; in tal caso la marca e' composta di due parti, madre e figlia, delle quali la prima si applica sull'originale dell'atto o sull'istanza ovvero sulla nota conservata in cancelleria e la seconda si applica sulla copia dell'atto o sul certificato. Il cancelliere provvede ad annullare le marche o le ricevute di versamento mediante il timbro dell'ufficio, annotando sull'originale dell'atto il numero delle copie rilasciate, e rifiuta ogni ricezione e rilascio se le marche o le ricevute di versamento mancano o sono di importo inferiore a quello stabilito.

Testo in vigore dal 20 marzo 1989 al 1 luglio 2002

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1989-02-21;99~art2 · fonte su Normattiva