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Gli importi dei diritti di cui agli articoli 1 e 2 sono cosi' determinati:
- a)diritti di cui ai numeri 4), 6), 7), 8), 9), 10), 11) della tabella allegata alla legge 24 dicembre 1976, n. 900, come sostituita dalla tabella A allegata alla legge 6 aprile 1984, n. 57, lire 3.000 per ciascuno di essi;
- b)diritti di cui ai numeri 5) e 12) della predetta tabella A allegata alla legge 6 aprile 1984, n. 57, rispettivamente lire 5.000 e lire 8.000;
- c)diritti di cui al numero 13) della predetta tabella A allegata alla legge 6 aprile 1984, n. 57:
- 1)diritto forfetizzato di copia e di certificazione di conformita' di atti civili, penali ed amministrativi, nella misura di cui alla tabella A allegata alla presente legge;
- 2)diritto forfetizzato di copia e di rilascio per copie richieste senza certificazione di conformita', nella misura di cui alla tabella B allegata alla presente legge; entrambi i diritti sono commisurati ad ogni pagina di formato uso bollo e sono determinati in misura eguale anche per la copia fotografica. Per l'autenticazione di copia di atti o di certificati di cui all'articolo 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, predisposti dai richiedenti, e' dovuto soltanto il diritto di certificazione di conformita'. Per gli uffici di conciliazione tutti i diritti sopra indicati sono ridotti alla meta'.
Testo in vigore dal 20 marzo 1989 al 1 luglio 2002
