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Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro di grazia e giustizia emana con proprio decreto, di concerto con gli altri Ministri competenti, le disposizioni per la chiusura della contabilita' nei vari uffici, per la restituzione dei bollettari a rigoroso rendiconto non piu' utilizzati e per il versamento delle somme residue.

Testo in vigore dal 20 marzo 1989 al 1 luglio 2002

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1989-02-21;99~art4 · fonte su Normattiva