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Le modalita' per il versamento dell'imposta di bollo e dei diritti di cancelleria istituite con la legge 7 febbraio 1979, n. 59, si applicano ai procedimenti in camera di consiglio, fatte salve le esenzioni disposte con legge, nella misura indicata per i procedimenti speciali di cui alla lettera e), numero 3), della tabella C allegata alla presente legge. Nei procedimenti di cui al comma 1, per tutte le eventuali fasi successive al provvedimento richiesto con il ricorso introduttivo l'imposta di bollo ed i diritti di cancelleria si corrispondono dalla parte interessata rispettivamente mediante predisposizione dei fogli necessari ed applicazione delle marche od effettuazione di versamento in conto corrente postale dei relativi importi. A diretto carico della parte medesima e' altresi' ogni altra eventuale spesa necessaria al procedimento. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e quelle di cui all'articolo 2 non si applicano ai procedimenti relativi all'apertura delle successioni disciplinati nel libro quarto, titolo IV del codice di procedura civile.

Testo in vigore dal 20 marzo 1989 al 1 luglio 2002

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1989-02-21;99~art5 · fonte su Normattiva